Decreto liberalizzazioni per gli psicologi
LIBERALIZZAZIONI Legge 27/2012 - Il decreto sulle liberalizzazioni, D.L. n. 1/2012 è stato
convertito in Legge venerdì 24 marzo u.s., parzialmente modificando quanto precedentemente
previsto. Resta infatti l'obbligo per tutti i professionisti di pattuire i compensi e comunicare gli
estremi della copertura assicurativa, ma viene meno l’obbligo di pattuizione in forma scritta su
richiesta del cliente e le conseguenze disciplinari previste nel precedente decreto. Si evidenzia che
comunque il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale. “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa
per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è
previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi”.
convertito in Legge venerdì 24 marzo u.s., parzialmente modificando quanto precedentemente
previsto. Resta infatti l'obbligo per tutti i professionisti di pattuire i compensi e comunicare gli
estremi della copertura assicurativa, ma viene meno l’obbligo di pattuizione in forma scritta su
richiesta del cliente e le conseguenze disciplinari previste nel precedente decreto. Si evidenzia che
comunque il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale. “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di
complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa
per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è
previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza
dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di
spese, oneri e contributi”.